SERVIZIO RADIOMARITTIMO
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Si comunica che far data dal 26 giugno 2013 l'importo della marca da bollo è passato a 16,00 Euro (anziché 14,62 Euro).
MODULISTICA SERVIZIO RADIOMARITTIMO
- L'uso di apparati radioelettrici per uso marino a bordo di unità navali è subordinato al possesso del Certificato di Radiotelefonista per navi e della Licenza di esercizio.
I titolari dei Certificati Limitati di Radiotelefonista per navi, rilasciati senza esami, sono abilitati a svolgere il servizio radio su unità navali aventi stazza lorda fino a 150 tonnellate e con apparati radio aventi potenza fino a 240 W p.e.p.
I titolari dei certificati Limitati di Radiotelefonista per navi, rilasciati con esami, invece, sono abilitati a svolgere il servizio radio su unità navali aventi stazza lorda fino a 1600 tonnellate e con apparati radio aventi potenza fino a 1500 W p.e.p.
Le licenze di esercizio vengono rilasciate su richiesta delle Società concessionarie se la stazione radio è in loro gestione, oppure su richiesta del proprietario o dell'armatore dell'unità navale, previo collaudo delle apparecchiature da effettuarsi a cura di un funzionario del Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni.
- L'esercizio di stazioni di nave per l'espletamento del servizio di radiocomunicazione a bordo di navi adibite alla pesca costiera, locale e ravvicinata, operanti entro le 40 miglia dalla costa nazionale e il mare Adriatico, è subordinato al possesso del certificato limitato di operatore istituito con decreto dell'8/3/2005.
Il certificato limitato di operatore (VHF-RTF/DSC;EPIRB oppure MF-RTF/DSC, di classe E;EPIRB, a seconda del tipo di apparato installato a bordo), si consegue previo accertamento della idoneità a svolgere il servizio di radiocomunicazioni a bordo secondo il programma stabilito dal decreto 8/3/2005, consultabile anche in questo sito.
La relativa domanda di ammissione all'accertamento di tale idoneità può essere presentata all'ispettorato territoriale competente con il modello scaricabile da questo sito.
- Apparati AIS: il sistema di identificazione marittimo AIS (Automatic Identification System) è riconosciuto quale sistema di monitoraggio del traffico navale ai fini della sicurezza della navigazione e pertanto i relativi impianti e le installazioni a terra sono gestiti in via esclusiva dall'Autorità Marittima.
Tuttavia tali apparecchiature, limitatamente a quelle aventi caratteristiche di sola ricezione, possono essere utilizzate anche da soggetti privati (Federpiloti, Avvisatori marittimi, ecc.) ai soli fini del monitoraggio e identificazione delle navi.
In tal caso, eventuali richieste di Autorizzazione Generale all’uso del sistema AIS in modalità passiva da parte di soggetti privati che svolgano servizi rivolti a soggetti terzi, dovranno essere presentate direttamente al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica e di Radiodiffusione – Divisione I – Servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, Viale America, 201 – 00144 Roma, secondo lo schema di cui all’Allegato 2 del D.Lgs. 28 maggio 2012 n. 70, unitamente alla documentazione in esso prevista.
MODULISTICA SERVIZIO CERTIFICATI D'OPERATORE RADIO PER NAVI
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